1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile dell'alta direzione sui servizi di informazione per la sicurezza; controlla l'applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita altresì in via ordinaria le funzioni di indirizzo politico-amministrativo sui servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, le forme di cooperazione interna per lo scambio informativo con le autorità di pubblica sicurezza, le Forze armate e l'amministrazione penitenziaria, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni mediante delega a un Ministro senza portafoglio per i servizi di informazione per la sicurezza nominato ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato interministeriale
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CISI) con funzioni di consulenza e proposta al Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi generali, sulle forme di coordinamento e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.
2. Il CISI è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri per i servizi di informazione per la sicurezza, degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare la composizione del CISI prevedendo la convocazione dei responsabili di altri dicasteri per la trattazione di questioni di loro interesse.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può altresì chiamare a partecipare alle sedute del CISI altri Ministri, il direttore del Dipartimento di cui all'articolo 10, autorità civili e militari ed esperti.
1. Il Parlamento esercita il controllo a garanzia della legittimità e correttezza costituzionale dell'attività degli organismi di informazione per la sicurezza e sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge attraverso il Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione, di seguito denominato «Comitato parlamentare». Il Comitato parlamentare esercita altresì un controllo sui bilanci consuntivi e sulle modalità di esercizio della spesa da parte del Dipartimento di cui all'articolo 10 e dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12.
2. Il Comitato parlamentare è costituito da quattro deputati e da quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento d'intesa tra loro e sulla base del criterio di proporzionalità, tenendo conto della peculiarità dei compiti ad esso assegnati e delle specifiche competenze dei membri nominati.
3. Il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, al CISI e al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza di riferire sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni, nonché sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie assegnate o utilizzate. Può altresì formulare proposte e rilievi.
4. Il Comitato parlamentare può altresì disporre l'audizione dei vertici degli organismi informativi su specifici argomenti, dandone previa comunicazione al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza.
5. Il contenuto delle informazioni di cui ai commi 3 e 4 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta pericolosa per la sicurezza della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta trasmessa al Comitato parlamentare sulla politica informativa e di sicurezza e sui
1. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato parlamentare sono disciplinati da un regolamento interno, approvato subito dopo la sua costituzione dal Comitato stesso a maggioranza dei componenti.
2. La prima seduta del Comitato parlamentare è convocata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro dieci giorni dalla nomina dei componenti.
3. Entro il medesimo termine previsto al comma 2, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano, d'intesa tra loro, il presidente del Comitato parlamentare, scelto tra i rappresentanti dell'opposizione. Fino al momento dell'approvazione del regolamento interno si applica il Regolamento della Camera di appartenenza del Presidente del Comitato.
4. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme di regolamento.
5. Il Comitato parlamentare può avvalersi, per lo svolgimento delle sue funzioni, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
6. Il Comitato parlamentare può avvalersi, anche in deroga a divieti di legge o di regolamento, dell'apporto di magistrati, che per l'espletamento dell'incarico sono posti fuori dal ruolo organico della magistratura secondo le ordinarie procedure e con il loro consenso. In tale caso non si
1. Le sedute e gli atti del Comitato parlamentare sono, di regola, segreti, salve le limitazioni e le deroghe espressamente previste dal regolamento interno. In ogni caso, il regolamento interno non può mai derogare al segreto di Stato. Nell'ipotesi di dati o informazioni rilevanti per l'esistenza o il funzionamento dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12, ogni deroga al segreto è adottata d'intesa con il Governo.
2. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente a tutte le informazioni acquisite in occasione ed a causa della partecipazione alle attività del Comitato, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. Al medesimo vincolo di segretezza sono sottoposti i funzionari e il personale addetti e tutte le altre persone che collaborano a qualsiasi titolo con il Comitato, anche successivamente alla cessazione del rapporto con lo stesso.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto previsto dal presente articolo è punita con la reclusione da uno a sei anni.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste al comma 3 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del Comitato dei quali è stata vietata la divulgazione.
5. La condanna per taluno dei fatti previsti dai commi 3 e 4 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
1. Quando risulti necessario per accertare singoli fatti o attività o comportamenti rilevanti ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato parlamentare, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono nominare una Commissione di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, composta dai membri del Comitato parlamentare, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Non possono essere adottati provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 7:
a) ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
b) per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del Comitato parlamentare può essere opposto il segreto di ufficio;
c) è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato;
d) si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
1. La Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7 può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7 garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7 può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari; non può essere rinnovato o avere efficacia, altresì, quando sono decorsi i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale senza che il pubblico ministero abbia assunto proprie determinazioni ai sensi dell'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
1. Per l'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un apposito Dipartimento per i servizi informativi per la sicurezza, di seguito denominato «Dipartimento».
2. Il Dipartimento è affidato alla responsabilità del Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza che opera in base alle deleghe ad esso conferite dal Presidente del Consiglio dei ministri. Non sono delegabili le funzioni relative alle autorizzazioni previste dalla disciplina delle garanzie funzionali di cui alla sezione IV del capo II e le attribuzioni previste dal capo III in materia di segreto di Stato per le quali non sia espressamente prevista la facoltà di delega.
3. Il Dipartimento dirige e coordina, attraverso direttive impartite ai rispettivi direttori, le attività dei Servizi previsti dagli articoli 11 e 12, assicurando il coordinamento e la reciproca collaborazione; provvede alle attività di reclutamento e di formazione del personale; provvede all'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali
1. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) assolve i compiti relativi alla sicurezza militare e all'espletamento delle funzioni di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito
1. È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione, comprese le attività antiterrorismo e di controspionaggio.
2. Il SISDE è incardinato nell'ambito del Ministero dell'interno e opera sotto la direzione funzionale del Dipartimento.
1. Il personale del Dipartimento e dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che sono giudicati idonei a seguito di procedure di selezione effettuate sulla base di criteri predefiniti in relazione alle funzioni che sono destinati a svolgere. Le procedure di selezione sono effettuate periodicamente sulla base del piano di fabbisogno di personale predisposto dal Dipartimento e sono dirette ad individuare un numero di idonei non inferiore al triplo del fabbisogno effettivo di personale.
2. Il personale idoneo è scelto e trasferito alle esclusive dipendenze del Dipartimento e dei Servizi su domanda del direttore del Dipartimento o del Servizio interessato.
1. Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Dipartimento e ai Servizi di cui agli articoli 11 e 12, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.
2. Gli appartenenti al Dipartimento e ai Servizi non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Dipartimento e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
3. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei rispettivi Servizi, che ne riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Dipartimento.
4. I direttori dei Servizi hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.
5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su disposizione del Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza e con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.
6. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.
1. Fatte salve le cause di esclusione del reato previste dal codice penale e da altre norme speciali, non è punibile il personale addetto ai servizi di informazione che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure previsti dal presente articolo e dall'articolo 16, pone in essere una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate nell'esercizio delle funzioni proprie dei servizi e per il raggiungimento delle finalità istituzionali degli stessi.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura le seguenti fattispecie: delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche; reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale; delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che essi configurino condotte di favoreggiamento personale o reale, connesse o strumentali ad operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 16, sempre che tale favoreggiamento non si realizzi attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagioni uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.
3. La speciale causa di giustificazione prevista dal presente articolo si applica solo a seguito di una valutazione di proporzionalità della condotta tenuta rispetto alla realizzazione dei fini istituzionali dei servizi di informazione. Ai fini della detta valutazione di proporzionalità, il ricorso ad una condotta costituente reato è consentito solo quando, a seguito di una
a) la condotta è tenuta nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione, nell'ambito di operazioni autorizzate;
b) la condotta è indispensabile ed adeguata al raggiungimento del risultato che l'attività si prefigge;
c) il risultato non è diversamente perseguibile.
4. Se, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, le attività di cui al comma 1 sono svolte da persone non addette ai servizi di informazione e risulta che il ricorso ad esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, agli addetti ai servizi.
5. La documentazione relativa alle condotte di cui al presente articolo è conservata in apposito archivio segreto, unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate, istituito presso il Dipartimento.
1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione e per l'esecuzione delle operazioni stesse.
2. L'autorizzazione è concessa per iscritto direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del direttore del Servizio interessato, avente analoga forma e trasmessa tramite la direzione generale del Dipartimento.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, ove non sia possibile rispettare le forme previste dal comma 2, la richiesta e l'autorizzazione possono essere formulate e concesse verbalmente. In tale caso, entro ventiquattro ore dalla formulazione della richiesta e dalla concessione dell'autorizzazione, le stesse devono essere
1. Presso il Dipartimento è istituita una Commissione consultiva di garanzia, di seguito denominataCommissione», che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere di autorizzazione di cui all'articolo 16.
2. La Commissione è composta da tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e scelti sulla base di specifiche competenze giuridiche e professionali e di indiscusse doti di indipendenza ed imparzialità. La nomina è sottoposta al parere del Comitato parlamentare.
1. Il personale addetto ai servizi di informazione, ovvero il privato non addetto ai medesimi servizi cui si è fatto ricorso per l'esecuzione di attività autorizzate ai sensi della presente sezione, che preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.
1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati dall'articolo 15 e autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui al citato articolo 15.
2. Nel caso indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in un apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. In tutti i casi di opposizione dell'esistenza della causa di giustificazione prevista dall'articolo 15, il procedimento rimane sospeso di diritto dalla data di notificazione della comunicazione del direttore del Servizio interessato e fino alla data della relativa comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri; durante la sospensione non può essere compiuto
1. I direttori dei servizi di informazione richiedono al Procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando ciò è necessario per l'acquisizione di notizie ed informazioni relative al raggiungimento delle finalità istituzionali dei servizi, e in particolare alla difesa della Repubblica e delle sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, qualora vi siano elementi che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza con decreto motivato l'intercettazione per la durata massima di sessanta giorni, prorogabile per periodi successivi di trenta giorni ove permangano
1. Gli addetti ai servizi di informazione non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. Tale qualifica è sospesa durante il periodo di servizio presso i servizi di informazione per coloro che già la rivestono in base all'ordinamento della amministrazione di provenienza.
2. Ove sia necessario per lo svolgimento di determinati e specifici compiti, il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza può, sentito il Ministro dell'interno,
1. Il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza può autorizzare i direttori dei servizi di informazione affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti istituzionali loro affidati o a copertura di essi, gli addetti ai servizi usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e agli stessi fini può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. Presso i servizi di informazione che procedono all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento
1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione, l'autorità giudiziaria procedente dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. La partecipazione a distanza di cui al comma 1 è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.
3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale.
4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine.
1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dal presente capo.
2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e
1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo o arreca un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 24.
2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo modalità di annotazione fissate con proprio decreto, e cessa decorsi venti anni dalla sua apposizione.
4. In relazione a notizie, documenti, atti, attività o cose concernenti sistemi di sicurezza militare, o relativi alle fonti e all'identità degli operatori dei servizi di informazione o la cui divulgazione può
1. L'articolo 202 del codice di procedura penale sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di un pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-bis. La persona sottoposta alle indagini può sempre opporre l'esistenza del segreto di Stato. In questo caso si applica l'articolo 202».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 209 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-bis. All'esame si applicano le disposizioni previste dall'articolo 202».
4. All'articolo 234 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. È comunque vietata l'acquisizione di documenti sui quali è stato apposto, ovvero opposto e confermato con la procedura prevista dall'articolo 202, il segreto di Stato».
5. All'articolo 248 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il detentore oppone l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e affidati in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 253 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. In tutti i casi in cui oggetto del sequestro sono cose in relazione alle quali il detentore oppone l'esistenza di un segreto di Stato, l'acquisizione immediata è sospesa e le cose sono affidate in custodia a un pubblico depositario per il tempo necessario a verificare l'esistenza del vincolo del segreto. Per la conferma dell'esistenza del segreto si applica la procedura prevista dall'articolo 202».
7. Dopo l'articolo 351 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 351-bis. - (Opposizione del segreto di Stato). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 350 e 351, quando le persone indicate nei medesimi articoli oppongono l'esistenza di un segreto di Stato, la polizia giudiziaria interrompe l'atto e riferisce immediatamente al pubblico ministero che, se del caso, applica la procedura prevista dall'articolo 202».
1. Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'emanazione dei decreti previsti dalla medesima legge, stabilendo altresì le procedure e le modalità per la ripartizione del personale operante presso i servizi di informazione e provvedendo al riordino di Comitati e tavoli permanenti esistenti alla medesima data di entrata in vigore.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire le deleghe previste dalla medesima legge a un sottosegretario di Stato.